Doppio cognome ai figli, nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale.
La regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico.
Questo quanto deciso dalla Corte Costituzionale con comunicato del 27/04/2022 in attesa del deposito della sentenza.
La Corte ha, quindi, dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
Dunque, la stessa regola si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti contemporaneamente da entrambi i genitori.
Se invece il figlio è riconosciuto da un solo genitore ne assume il cognome.
Nel caso in cui riconoscimento da parte dell’altro genitore avvenga successivamente, il cognome di questi si aggiunge al primo ma solo con il consenso del genitore che ha riconosciuto il figlio per primo, nonché del figlio stesso se già ha compiuto 14 anni.
Il Tribunale di Pesaro è stato il primo ad applicare l’orientamento della Corte Costituzionale permettendo a una madre di aggiungere il suo cognome a quello del padre, nonostante il rifiuto di quest’ultimo.
La decisione del Tribunale di Pesaro è immediatamente esecutiva e l’ufficiale giudiziario ha l’ordine di rettificare fin da subito l’atto di nascita, annotando a margine il decreto.