ASSEGNO DIVORZILE NON DOVUTO SE L’EX CONIUGE HA NUOVA FAMIGLIA DI FATTO

Cassazione, sentenza n.19345/2016:

assegno divorzile non dovuto se l’ex coniuge ha nuova famiglia di fatto

 

 

Con sentenza n.19345 del 29 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ove il coniuge divorziato instauri un nuovo rapporto familiare more uxorio, avente le caratteristiche della stabilità, della solidità e della regolarità, viene meno ogni presupposto per la riconoscibilità in suo favore dell’assegno di mantenimento.

Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso di una donna che richiedeva l’assegno di mantenimento all’ex coniuge, lamentando il fatto di non disporre dei mezzi necessari per la propria sussistenza. Il giudice di merito aveva negato la richiesta, posto che la signora aveva intrapreso un rapporto di convivenza con un altro uomo.

La Cassazione ha confermato l’orientamento espresso in precedenza sul tema ( vedi sentenza n.6855 e n.23411 del 2015 ):

L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge”.

La famiglia di fatto, invero, “è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto, e quindi esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge”.  Da ciò deriva che la perdita del diritto all’assegno è irreversibile. L’estinzione di tale diritto tutela in tal senso il coniuge separato nei confronti di chi, pur costituendo una nuova famiglia, continua ad appellarsi ai vincoli di natura economica e assistenziale derivanti dal matrimonio, nonostante la  pregressa esperienza matrimoniale sia ufficialmente conclusa.

La sentenza costituisce un ulteriore passo verso l’effettiva equiparazione della famiglia di fatto a quella legittima, innovando il prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui la convivenza comportava soltanto una quiescenza del diritto all’assegno di mantenimento, destinato a protrarsi anche in caso di rottura del legame more uxorio.

 

 AVV. SERENA LOMBARDO