Audizione dei minori nei procedimenti può avvenire anche tramite soggetti terzi esperti. Cassazione, sentenza 12 maggio 2016
L’obbligo di ascoltare i minori in tutti i procedimenti che li riguardano, nel caso di specie una procedura di adottabilità, può essere assolto con l’ausilio di figure terze competenti in materia. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n.9780 del 12 maggio 2016, mediante la quale ha rigettato il ricorso proposto dalla madre e dalla nonna di una minore dichiarata in stato di adottabilità. I giudici di merito hanno ritenuto, nella fattispecie, che fosse stato assolto l’obbligo previsto dall’art.15 della legge 184, in quanto la minore era stata ascoltata dai consulenti tecnici d’ufficio nominati dal tribunale, pronunciatisi in una valutazione di inidoneità delle due donne. Nei termini stabiliti dalla Corte:
“ Il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li concernono, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e le volontà, essendosi inoltre precisato che, qualora particolari circostanze lo richiedano, l’obbligo può essere assolto anche indirettamente attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti ”. La sentenza focalizza il punto centrale in materia di adottabilità, vale a dire le capacità genitoriali e il giudizio obiettivo circa le effettive possibilità che le stesse vengano messe in pratica. La valutazione di questo aspetto dell’adozione può risultare decisiva, al fine di assicurare la piena tutela dell’interesse del minore. Le sue opinioni possono quindi essere raccolte dal Consulente Tecnico, quale testimonianza diretta e probante del tipo di relazione che il minore ha con i genitori.
Avv. Serena Lombardo