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L’obbligazione di mantenimento nei confronti dei figli, di cui agli articoli 147 e 148 del codice civile, si collega allo status genitoriale. Tale obbligo inizia quindi a decorrere dal momento della nascita del figlio, anche se si tratti di figlio nato fuori dal matrimonio.
Questa obbligazione di mantenimento comprende l’obbligo di fornire ai figli quanto loro necessario per la vita di relazione nel contesto sociale in cui sono inseriti, tenuto conto della disponibilità economica dei genitori. Non si tratta, tuttavia, di un obbligo avente natura alimentare: vi rientrano, quindi, tutte le varie attività utili per lo sviluppo psico-fisico del figlio quali, ad esempio, la “paghetta” per le ordinarie spese quotidiane.
Nel caso di successiva cessazione della convivenza fra i genitori, l’obbligo di mantenimento, continua a far capo anche al genitore non affidatario o collocatario. La relativa prestazione economica inizia a decorrere dalla effettiva cessazione della coabitazione e non dalla domanda giudiziale qualora questa sia stata proposta precedentemente al termine della convivenza. D’altro canto, l’obbligo in parola decorre dalla effettiva cessazione della coabitazione, se questa sia stata precedente alla domanda.
La cessazione della coabitazione non costituisce quindi un presupposto processuale, necessariamente presente al momento dell’introduzione del giudizio, bensì una condizione perché l’azione prosegua.
Questo significa che la relativa domanda può essere presentata al Tribunale da un genitore nei confronti dell’altro anche quando la convivenza sia ancora in atto, in previsione della sua successiva terminazione.
In questo caso, la decisione del giudice di porre il mantenimento anche a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre dal successivo momento della cessazione della coabitazione tra i genitori (ovvero dalla cessazione della convivenza se questa sia stata precedente alla domanda) senza necessità che la sentenza statuisca espressamente sul punto. La decorrenza dell’obbligo non muta anche quando venga presentato reclamo in Corte d’Appello contro la pronuncia del Tribunale in quanto la sentenza del giudice di secondo grado va a sostituire quella precedente.
Da qui il principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 8816/2020 per cui:
“La decisione del tribunale per i minorenni relativa all’obbligo di mantenimento, ai sensi dell’articolo 148 c.c., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure – se successiva dall’effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto. La decisione adottata dalla corte d’appello all’esito dell’eventuale reclamo si sostituisce a quella del tribunale per i minorenni e produce effetti con la medesima decorrenza”.