La violazione degli obblighi genitoriali, quali ad esempio le carenze affettive nonché il disinteresse e il rifiuto per il figlio, protratta per un arco di tempo rilevante, ha natura di illecito permanente (e non istantaneo ad effetti permanenti), con indubbie conseguenze in punto di prescrizione.
Nel caso in esame l’illecito non sarebbe stato istantaneo: il rapporto padre-figlio non sarebbe paragonabile ad una lesione fisica ad effetti permanenti, e si sarebbero verificate “mancanze continue e complesse” dalla nascita all’azione giudiziaria esercitata dal figlio. Dunque si tratterebbe di un omissione unica durata quarant’anni.
La particolare tipologia di danno che ne consegue, tale da incidere pesantemente sulla sfera psicologica e formativa del danneggiato, impone che il decorso prescrizionale abbia inizio nel momento in cui la vittima di abbandono genitoriale è concretamente in grado di esercitare il diritto al risarcimento.