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Decreto #iorestoacasa: tra divieto di spostamenti e diritto di visita dei genitori

Coronavirus e affido condiviso: bilanciamento tra diritto di visita del genitore non collocatario e diritto alla salute nel periodo emergenziale. Gli orientamenti dei tribunali territoriali rispetto alle indicazioni governative.

Lo stop agli spostamenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ha sollevato diversi dubbi interpretativi sulle limitazioni imposte e sul significato da attribuire alla uniche eccezioni consentite: comprovate esigenze lavorative, spostamenti per motivi di salute, situazioni di necessità.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha cercato di rispondere alla maggior parte dei dubbi sorti, tramite delle F.A.Q. chiare, semplici e lineari.

Forse, eccessivamente semplici, se pensiamo alle difficoltà che una simile limitazione può creare all’interno di coppie separate con figli minori, soprattutto in quelle situazioni di accesa conflittualità.

Nella loro ultima formulazione le F.A.Q. prevedono:

Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

Rispetto all’originaria formulazione, oggi, si prevede che gli spostamenti sono consentiti anche da un Comune all’altro purchè nel rispetto di tutte le prescrizioni sanitarie e secondo le modalità previste nei provvedimenti di separazione e divorzio ovvero o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.

Nessuna limitazione, dunque, atteso che si tratta proprio di una “situazione di necessità” imposta da un provvedimento del Tribunale.

Problema facilmente risolto se non fosse che siamo all’interno di un’emergenza nazionale, dove non soltanto gli spostamenti sono limitati, ma le scuole sono chiuse, le attività lavorative ridotte se non sospese, il rischio di contagio altissimo.

I problemi e le questioni tra ex coniugi che in questo momento possono sorgere e accentuare ancora di più i contrasti tra i genitori sono innumerevoli ed è impossibile offrire una risposta univoca per tutte le situazioni.

Senza dubbio, in un momento in cui le incertezze anche giuridiche sembrano vacillare, due sono i diritti fondamentali che persistono e che devono guidare ogni decisione.

In primo luogo, il rispetto del diritto alla salute nostro e degli altri, consacrato nell’art. 32 della Costituzione.

E’ questo il principio cardine del decreto presidenziale, la necessità di contrastare la diffusione del Coronavirus impone dei limiti anche a libertà fondamentali, quale la libertà di movimento, che altrimenti rischierebbero di compromettere la salute di tutto il Paese, con conseguente collasso del sistema sanitario.

In ragione di ciò, seppure, come detto, sia assolutamente consentito il normale svolgimento del diritto di visita e di prelievo dei figli minori, è anche vero che ogni decisione debba essere guidata dal buon senso e dalla ragionevolezza.

Occorre, dunque, evitare spostamenti superflui, l’utilizzo dei mezzi di trasporto e ogni situazione potenzialmente a rischio.

Sul punto, la giurisprudenza di merito si sta variamente orientando, contemperando, in relazione al singolo caso, le esigenze di tutela del bene salute dei soggetti coinvolti e il diritto del minore a fruire dell’apporto di entrambe le figure genitoriali in un contesto, quello che stiamo vivendo, particolare delicato e foriero di dubbi interpretativi:

Il Tribunale di Milano, con decreto reso 11/03/2020, prima dell’emissione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, aveva così statuito: “ritenuto che le previsioni di cui all’art. 1, comma 1, Lettera a), del DPCM 8 marzo 2020 n.11 non siano preclusive dell’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, laddove consentono gli spostamenti finalizzati a rientri presso la “residenza o il domicilio”, sicchè alcuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni, in questo senso, di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti…inaudita altera parte …dispone che le parti si attengano alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale del 24.10.2018 omologato in data 12.11.2018 così come integrate dall’accordo delle parti del 3.3.2020”.

Di diverso tenore il decreto reso in data 12/03/2020 dal Tribunale di Matera “ritenuto che, stante l’attuale condizione di rischio epidemiologico ….appare opportuno sospendere, sino al 3 Aprile 2020, gli incontri protetti padre e figlio, essendo contrario al superiore interesse del minore uscire di casa e frequentare luoghi e persone diversi dal proprio domicilio…. nell’ottica del bilanciamento tra l’interesse del minore a mantenere un rapporto significativo con il padre e quello a restare in casa per evitare il rischio del contagio Covid 19, debba prevalere quest’ultimo funzionale alla tutela del superiore interesse della salute”.

La Corte d’Appello di Lecce, con provvedimento del 20/03/2020, in un caso riguardante una coppia con figli minori affidati al padre e regolamentazione degli incontri madre – figli presso il Consultorio, i cui interventi sono stati sospesi in conseguenza dell’emergenza sanitaria, ha così disposto: “rilevato che appare necessario anche in tale situazione emergenziale garantire la relazione tra i minori e la madre, con le modalità che consentano la tutela della salute di ciascuno…dispone in via d’urgenza che il padre consenta ai minori collegamenti via Skype o Wapp videochiamata una volta al giorno, la sera alle ore 18,00, con  la madre, consentendo a entrambi i ragazzi di vedere e parlare con la madre”.

Il Tribunale di Napoli, con provvedimento reso in data 26/03/2020 “osservato che per le visite i minori dovrebbero spostarsi dall’abitazione materna ….a  quella paterna, dispone che allo stato….la disciplina delle visite non preveda più lo spostamento dei minori attesa l’inopportunità di tale spostamento e i divieti in atto nel delicato momento in essere anche in relazione ad incontri per l’esposizione al rischio. Dispone …che la frequentazione sia assicurata al padre con colloqui da remoto anche a mezzo videochiamata con i figli a cadenza quotidiana secondo orario che i genitori concorderanno”:

Il Tribunale di Bari, con due distinti provvedimenti resi in 26/03/2020 e 27/03/2020 ha ritenuto di chiarire le ragioni sottese alla decisione di sospendere le visite padre –figli segnando un indirizzo interpretativo secondo cui “gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”…ritenuto che il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost….appare necessario interrompere le visite paterne, e …disporre che, fino a tale data, il diritto di visita paterno sia esercitato attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario”.

Il Tribunale di Bari, con una successiva ordinanza del 05/04/2020 si è spinto oltre, stabilendo la sospensione dei incontri anche nell’ipotesi di genitori residenti nel medesimo Comune: “nell’interesse primario dei minori che deve sempre ispirare qualsiasi decisione giudiziale …appare opportuno disporre la sospensione degli incontri padre-figli..fino ad una rassicurante normalizzazione della situazione in atto”, atteso che le F.A.Q. del Governo costituiscono un mero indirizzo interpretativo che non può prevalere sulle fonti primarie e secondario.

Le stesse F.A.Q. della Presidenza del Governo, inoltre, suggeriscono di evitare di portare i bambini a far visita ai nonni o persone anziane, in quanto prevedono ciò è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi”.

Non dimentichiamo che in una situazione così delicata i primi a subire le conseguenze di ogni scelta sono proprio i minori, che non soltanto vedono venir meno la loro quotidianità, ma diventano vittime involontarie delle nostre ansie e preoccupazioni.

Ecco, dunque, che occorre assumere ogni decisione nel pieno rispetto del diritto al superiore interesse del minore, un diritto che oggi merita ancora più tutela e che, qualora il buon senso non bastasse, dovrebbe indurre a deporre le armi, ad essere più collaborativi, ad ascoltare anche le esigenze dei figli ed essere pronti a riorganizzare pacificamente i tempi di permanenza con ciascun genitore.

#iorestoacasa