Le misure predisposte dal cosiddetto decreto «Cura Italia»: condizioni e regole per ottenere la moratoria del mutuo sulla prima casa.
Rispondiamo ad alcune delle domande più frequenti che ci vengono proposte sulle misure adottate da governo a sostegno delle persone fisiche.
Cos’è e come funziona la sospensione rate mutuo 2020?
Il decreto Cura Italia emesso a seguito dell’emergenza da epidemia COVID-19 ha esteso la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà mutui prima casa e chiedere la sospensione delle rate di mutuo, già previsto con L. 244 del 24.12.2007.
Due sono i provvedimenti resi in materia:
decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, art. 26;
decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 54.
Di seguito alcuni chiarimenti per l’accesso al Fondo.
Quali sono le condizioni per la richiesta?
- sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni a causa dell’emergenza Coronavirus. Sarà sufficiente una certificazione del datore di lavoro;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Quali mutui rientrano nella sospensione?
Rientrano nella sospensione i mutui contratti per l’acquisto della prima casa di importo non superiore a € 250.000,00 e in ammortamento da almeno 1 anno.
È possibile chiedere la sospensione anche in presenza di rate già insolute, purché il ritardo non sia superiore a 90 giorni.
Quale può essere la durata della sospensione?
La sospensione può essere chiesta per un massimo di 18 mesi e riguarda soltanto la quota capitale.
Durante il periodo di sospensione il Fondo pagherà alle banche il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, il restante 50 % degli interessi maturati durante la sospensione resterà a carico del mutuatario e non sarà oggetto di sospensione.
Finito il periodo di sospensione, il mutuatario riprenderà a pagare il capitale con gli interessi, a partire dalla quota residua al momento della richiesta di sospensione.
Considerato l’inevitabile allungamento dell’ammortamento per un periodo pari alla sospensione, occorrerà valutare di volta in volta l’opportunità di accedere alla sospensione, considerando la possibilità di accedere ad altre alternative, come la surroga o la rinegoziazione, una volta finito il periodo di criticità.
Quali sono le modalità e i tempi della richiesta?
La domanda si può presentare direttamente alla banca che ha erogato il mutuo la quale provvederà entro 10 giorni a trasmetterla alla CONSAP.
Quest’ultima si impegna a comunicare l’accettazione o il diniego della sospensione entro 15 giorni lavorativi;
I decreti sono immediatamente operativi, ma occorre attendere che il Ministero dell’Economia e Finanza indichi le modalità operative per presentare domanda.
Chi può accedere al Fondo?
I titolari dei mutui descritti sino a qui;
i lavoratori autonomi o i liberi professionisti che autocertifichino di aver subito una perdita del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019 a causa della sospensione ovvero riduzione dell’attività lavorativa connessa all’emergenza Coronavirus. La perdita deve essersi verificata a decorrere dal 21 febbraio 2020.
Fino a quando è possibile accedere al fondo?
È possibile accedere fino al 18 dicembre 2020.
In deroga alla normativa, si prevede che per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE.
Ci sono ulteriori benefici per le persone fisiche?
Possono accedere al Fondo anche le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni allo scopo di richiedere una garanzia gratuita per i nuovi finanziamenti fino a € 3.000,00 e per un periodo massimo di 18 mesi.
Sarà necessario presentare un’autodichiarazione che attesti di aver subito un pregiudizio alla propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus.
A seguito della pubblicazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanza del regolamento attuativo, sarà reso disponibile il modulo per la domanda, diverso da quello utilizzato fin’ora, di cui alla L. 244/2007.