Diritto di visita del genitore non collocatario

Diritto di visita: Corte di Cassazione Ordinanza n. 6471 del 06/03/2020

In tema di rapporti con la prole minore, il diritto di visita del genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione, neppure nelle forme indirette previste dall’art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un “potere-funzione” che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore.

La Corte rileva infatti che il diritto di visita, inteso nell’accezione di “dovere” di frequentazione e visita del figlio minore, è “espressione della capacita’ di autodeterminazione del soggetto e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato, per una discrezionalita’ che, pur non assoluta e rivolta alla tutela dell’interesse indicato dalla legge, entro siffatto limite deve trovare ragione e termine ultimo di esercizio”.

Leggi qui la decisione.

Open Whatsapp
Whatsapp
Buongiorno,
può scrivere anche su whatsapp per avere informazioni.