– Corte di Cassazione Sentenza n. 8432 del 30 aprile 2020
In tema di spese processuali nell’ambito della separazione dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento. Trattandosi di provvedimento adottato in pendenza della lite, resta infatti riservato al tribunale provvedere sulle spese nella sentenza emessa a conclusione del giudizio anche per la fase di reclamo.
In particolare, afferma la Corte, “la natura provvisoria dei provvedimenti in questione, destinati anch’essi a rimanere assorbiti dalla decisione di merito, ed il carattere necessariamente incidentale del procedimento preordinato alla loro adozione, non consentita ante causam, consentono di estendere agli stessi le considerazioni svolte in riferimento ai procedimenti cautelari emessi in corso di causa, e ad escludere quindi la necessita’ di una distinta pronuncia sulle spese, anche in sede di reclamo, dovendo la regolamentazione delle stesse trovare spazio nella sentenza emessa a conclusione del giudizio, la quale dovrà tenere conto, a tal fine, dell’esito complessivo della lite e delle modalità di svolgimento delle singole fasi in cui il processo si e’ articolato”.