Illegittima Segnalazione Centrale Rischi per omesso preavviso ex art. 125 TUB – Tribunale di Agrigento n. 812 del 16.06.2018

In un giudizio di ripetizione di indebito e richiesta di condanna al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione centrale rischi, il Tribunale di Agrigento ha accolto le domande degli attori, assistiti  dall’avv. Serena Lombardo, riducendo sensibilmente l’esposizione debitoria nei confronti della banca e condannando la stessa al pagamento di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni per illegittima segnalazione.

In particolare, il Giudice Agrigentino riconosce l’imprescindibilità del preavviso ex art. 125, comma 3 TUB, confermato dalla Circolare 139/99 della Banca d’Italia laddove stabilisce che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente la prima volta che segnalano lo stesso a sofferenza”. Il Tribunale si pronuncia sul valore da attribuire alla detta Circolare, rilevando che “pur non rivestendo natura normativa, la circolare riveste un ruolo pregnante considerate le note funzioni che sono proprie della Banca d’Italia, tra cui quella di esercitare l’attività di vigilanza sulle banche, sugli intermediari finanziari, emanando regolamenti, impartendo istruzioni e assumendo provvedimenti nei confronti degli intermediari finanziari” (Trib. Agrigento sent. n. 812 del 16.06.2018).

Si tratta di una sentenza che conferma e chiarisce la portata di un orientamento ormai recepito dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui il preavviso deve essere chiaro, specifico e tempestivo, in modo di consentire al cliente, in relazione ad uno specifico inadempimento, di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito (Trib. Verona 14 gennaio 2015 e 17 giugno 2015; Trib. Como 10.10.2016; Trib. Verona 6 luglio 2014; ABF Roma 5 aprile 2013, n. 1845).

E’ chiaro, infatti, che l’informativa sia espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde, quindi, all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo.

Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che non soltanto non era stato effettuato alcun preavviso nei confronti degli attori ma, circostanza ancora più grave, era stata altresì inviata una comunicazione informale quando la segnalazione era stata già effettuata, da ciò l’illegittimità della stessa con conseguente riconoscimento del risarcimento dei danni per il pregiudizio subito.

sentenza n. 812-2018

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