Sul tema interessi moratori usurari, con l’ordinanza n. 27442 del 30 ottobre 2018 la Cassazione ha sancito l’usurarietà degli interessi di mora quando il tasso pattuito nel contratto supera la soglia fissata dalla legislazione antiusura, stabilendo che
«È nullo il patto col quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’articolo 2 della Legge n. 108/1996».
La Suprema Corte ha evidenziato che non sussiste una diversità strutturale tra interessi corrispettivi e interessi moratori che possa giustificare la sottrazione di questi ultimi alla normativa anti usura.
Nell’ordinanza si sottolinea, inoltre, come il riscontro dell’usurarietà degli interessi convenzionali moratori vada compiuto confrontando semplicemente il saggio degli interessi (pattuito nel contratto) col tasso soglia di riferimento, senza alcuna maggiorazione od incremento.