Pignoramento nullo se il precetto è notificato a una residenza non più attuale

Pignoramento nullo

Pignoramento nullo. È onere della banca creditrice notificare il precetto nel luogo di effettiva residenza del debitore, effettuando tutte le ricerche ritenute necessarie secondo l’ordinaria diligenza e in ossequio al principio di buona fede.

Il pignoramento eseguito a seguito di un precetto non regolarmente notificato è nullo e ne deve essere disposta l’estinzione.

Così ha disposto una recente Ordinanza Tribunale di Palermo 3 aprile 2020

Il vizio di notifica del precetto preclude al debitore la possibilità di attivarsi al fine di evitare l’inizio della procedura esecutiva. Conseguentemente deve ritenersi geneticamente viziato il successivo atto pignoramento e se ne deve disporre la cancellazione.
Nel caso di specie, il debitore, assistito dallo Studio Legale Serena Lombardo & Partners, proponeva opposizione all’esecuzione rilevando di non essere venuto a conoscenza dell’esistenza del precetto e del conseguente pignoramento per non aver mai ricevuto alcuna notifica.

La documentazione

La documentazione depositata agli atti dimostrava che le diverse relate di notifica apposte al precetto confermavano l’inesistenza del soggetto identificato come debitore alla residenza ivi indicata.

Il certificato storico di residenza pure allegato dal creditore al precetto confermava che il debitore da quasi 10 anni non viveva più in quel comune.
Da ciò l’ovvia conseguenza che in ossequio al principio del contraddittorio e all’onere di ordinaria diligenza gravante sul notificante, il creditore avrebbe dovuto procedere alla notifica presso la residenza indicata nel certificato dalla stessa estratto e allegato all’atto di precetto.

 

L’onere di notifica

È preciso onere del notificante infatti, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine, riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento (cfr. Cass. 26318/2018 – 21782/2018 – 11485/2018).
Similmente, il Giudicante ha considerato priva di pregio l’eccezione ex adverso formulata relativa al fatto che la notifica era avvenuta presso l’indirizzo indicato nell’atto di mutuo oggetto di precetto.

Le parti infatti al momento della stipula del mutuo avevano proceduto all’elezione di domicilio.
Tuttavia, osserva il Giudicante, la creditrice, nel notificare l’atto di precetto, ha fatto riferimento al luogo di residenza del debitore, come risulta dalla relata sopra riportata, e non al domicilio eletto in contratto.
Conseguentemente, l’aver eletto domicilio al momento della stipula del mutuo in un dato luogo non esime il creditore procedente dall’effettuare la notifica presso la residenza corretta del mutuatario, avvalendosi degli strumenti di ricerca previsti dal codice.

Il principio di buona fede

Il Giudice richiama altresì il principio di buona fede, osservando come non pare conforme a tale parametro il comportamento della creditrice che, nonostante in possesso di documentazione da cui avvedersi della mutata residenza del debitore, abbia reiteratamente richiesto la notifica presso una residenza non più attuale.
Alla luce della argomentazione riportate, il Giudice rileva come “l’invalidità della notifica dell’atto di precetto ha precluso al debitore sia il possibile adempimento spontaneo sia la facoltà di giovarsi della tutela offerta dal primo comma dell’art. 615 c.p.c. e prevenire, almeno potenzialmente, l’apposizione del vincolo del pignoramento sui propri beni; deve, pertanto, ritenersi geneticamente viziato il successivo atto di pignoramento eseguito in danno del debitore”.

Provvedimento

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