Invalidità delle clausole contrattuali e inesistenza del debito

Contratti bancari: è sempre onere della banca produrre il contratto di conto corrente

Riconosciuta una differenza a credito di € 170.000,00 rispetto al saldo debitorio della banca al correntista che rileva l’assenza del contratto di conto corrente.

Nel corso del giudizio, introdotto con citazione ordinaria da parte della società correntista, la banca convenuta si è limitata a contestare le domande attoree senza tuttavia allegare il contratto di conto corrente.

Il Giudice ritenendo che l’onere di produrre i contratti grava sempre sulla banca, a prescindere da chi formalmente introduce il giudizio, dichiara l’inesistenza del debito costituito da clausole non validamente pattuite per iscritto.

È inesistente il debito derivante da conto corrente bancario che non si fonda su clausole contrattuali validamente pattuite.

Così il Tribunale ha accolto le domande avanzate da una società correntista, assistita dallo Studio associato Serena Lombardo & Partners, nei confronti di banca Intesa, riconoscendo una differenza all’attore rispetto al saldo debitorio della banca di oltre € 170.000,00 e condannando la banca al pagamento delle spese di lite.

Nel caso di specie, la società attrice aveva citato la banca rilevando la carenza della documentazione consegnata a seguito della richiesta ex. art. 119 TUB e in particolare l’assenza del contratto di apertura del conto corrente oggetto di causa, risalente ai primi anni ’90.

Nel corso del giudizio, veniva prodotta una documentazione contrattuale successiva al momento della nascita del rapporto, nonché copia degli estratti conto in possesso della società attrice.

L’istruttoria, svolta tramite nomina di CTU contabile, confermava l’assenza di un contratto scritto tra le parti nel periodo compreso tra il 1995 e il 2015 e si provvedeva dunque alla ricostruzione del saldo contabile applicando il tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, TUB, ed escludendo costi e commissioni.

La sentenza in oggetto si sofferma in particolare sul riparto dell’onere della prova, precisando che “mentre l’onere di produrre gli estratti conto grava su chi agisce per il recupero del credito (la banca) o per la restituzione delle somme, in tesi non dovute per la mancanza di clausole validamente pattuite (il correntista); l’onere di produrre i contratti grava sempre sulla banca, non solo ove rivesta la posizione di attrice sostanziale ma pure ove sia convenuta in un’azione di accertamento negativo del credito o in un’azione di ripetizione dell’indebito”.

Tale principio trova conferma nelle norme dettate dal TUB sull’obbligo di forma scritta, nonché sull’obbligo di convenire in forma scritta interessi ultralegali ex art. 1284 c.c.: il contratto bancario per rispettare tali norme deve essere scritto e sottoscritto dal cliente e deve quantificare il valore, la base di calcolo e l’intervallo temporale di tassi d’interesse, spese e commissioni.

In mancanza di tali presupposti deve disporsi l’espunzione di tutti i costi addebitati.

Il Decidente accerta che entrambe le parti avevano parzialmente adempiuto al proprio onere probatorio: il correntista allegando gli estratti conto scalari relativi ad un cospicuo intervallo temporale; la banca delle modifiche contrattuali successive al 2000.

Conseguentemente, viene disposto il ricalcolo del saldo applicando i soli interessi legali via via vigenti, escludendo qualunque forma di capitalizzazione, così come l’applicazione della CMS e delle altre voci di costo ed escludendo altresì i giroconti delle competenze relative ai conti anticipi.

Il Giudice, inoltre, rispondendo ad una precisa eccezione sollevata dalla banca convenuta, precisa che la produzione dei soli estratti conto scalari è sufficiente ad effettuare tale ricostruzione, atteso che gli stessi contengono il riepilogo dei saldi per valuta giorno per giorno, con indicazione dei numeri creditori e debitori e quantificazione complessiva delle diverse competenze. “Ne consegue che, a maggior ragione ove manchi il contratto, il conteggio che va svolto escludendo tutti gli importi addebitati a titolo di competenze e sostituendo gli interessi debitori con quelli legali, risulta estremamente agevole”.

Sotto altro aspetto, è di immediata evidenza che i soli estratti conto scalari non consentono l’individuazione dei versamenti solutori indispensabili ai fini del calcolo delle competenze prescritte, in quanto a tale scopo è necessaria la produzione degli estratti conto analitici.

Sul punto, il Tribunale si pronuncia rilevando che trattandosi di eccezione sollevata dalla banca che “ben avrebbe potuto offrire la prova necessaria depositando gli estratti conto analitici, le conseguenze del fallito onere della prova non possono che ricadere sulla stessa”.

La decisione in commento, in particolare la posizione assunta in merito alla sufficienza degli estratti conto scalare ai fini della ricostruzione del rapporto in assenza di contratto scritto, si inserisce senza soluzione di continuità in un nascente filone giurisprudenziale volto ad addebitare alla banca, anche convenuta, l’onere di produzione del contratto, atteso che non può gravare sul correntista la prova di un fatto negativo (v. Trib Torino 19 giugno 2019; Trib. Pavia 21 aprile 2018; Trib. Spoleto 20 giugno 2017).