Con sentenza n. 2159 del 27.04.2017, il Tribunale di Palermo si è pronunciato in materia di polizze index linked, espressione designante “figure contrattuali formalmente denominate contratti di assicurazione sulla vita, ma caratterizzate da profili di specialità o atipicità rispetto al modello codicistico, in quanto l’erogazione del capitale è collegata all’andamento di fondi interni assicurativi o di titoli obbligazionari e azionari”.
L’organo giudicante conferma la natura “mista”, finanziaria e previdenziale, della polizza sottoscritta, rientrante appunto nella categoria index linked: “tale connotazione emerge a chiare lettere dal tenore della nota informativa, con cui il contraente era espressamente avvertito dell’opportunità di verificare, prima di effettuare la richiesta di riscatto anticipato, il valore di mercato del titolo pubblicato sul quotidiano <<Il Sole 24 ore>> o rilevabile sul sito internet di Poste Italiane, in considerazione della natura finanziaria del titolo la cui oscillazione può avere incidenza sul valore di riscatto. Ai fini informativi è inoltre espressamente sottolineato, nella nota informativa, che se il diritto di riscatto venisse esercitato prima della scadenza, l’importo liquidabile potrebbe essere inferiore al premio versato in conseguenza della volatilità del valore del titolo”.