Ricostruzione del debito residuo a favore del mutuatario.

La Banca deve restituire le somme incassate a seguito di pignoramento immobiliare.

Il Tribunale di Palermo ha condannato l’istituto finanziario, cessionario della banca, a restituire al mutuatario le somme eccedenti al debito residuo ricostruito in sede di consulenza tecnica d’ufficio, che aveva incassato a seguito del pignoramento immobiliare e della conseguente vendita dell’immobile.

In particolare, la banca aveva notificato atto di precetto con cui intimava al mutuatario il pagamento del capitale e degli interessi non rimborsati, in virtù di un mutuo fondiario garantito da ipoteca.

Il mutuatario proponeva giudizio di opposizione al precetto, nell’ambito del quale, tra l’altro, ha chiesto esperirsi consulenza tecnica per la ricostruzione del piano di ammortamento e per l’accertamento dell’effettivo debito residuo.

Nelle more del giudizio, l’istituto di credito ha portato avanti il pignoramento, fino alla vendita dell’immobile.

A seguito delle operazioni contabili, svolte dal consulente tecnico d’ufficio, è stato accertato che l’importo del debito residuo del mutuatario era inferiore rispetto all’importo ottenuto dall’istituto finanziario dalla vendita coattiva dell’immobile pignorato.

Per tale ragione, il Tribunale ha condannato l’istituto finanziario alla restituzione della somma eccedente al mutuatario.


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