Rimessa alla Consulta questione sul genitore sociale – sentenza Corte d’Appello Palermo 31.08.2015

Con ordinanza del 31 agosto 2015 la Corte d’Appello di Palermo, discostandosi dalla pronuncia resa dal giudice di primo grado, ha sollevato questione sulla legittimità costituzionale dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui non consente al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore conservare rapporti significativi con l’ex partner del genitore biologico.

In primo grado, con decreto del 6 aprile 2015, il Collegio, pur negando la legittimazione attiva della madre sociale, in accoglimento delle richieste del PM, aveva riconosciuto il diritto dell’ex convivente a mantenere rapporti con i minori nati nell’ambito di un progetto genitoriale che aveva coinvolto le due donne per diversi anni. In particolare, il Giudice era giunto a tale decisione tramite un’interpretazione degli artt. 337 bis e 337 ter c.c. costituzionalmente e convenzionalmente conforme agli artt. 7 e 24 della Carta di Nizza e all’art. 8 della CEDU “volta a estendere l’ambito applicativo della norma sino a delineare un concetto allargato di bigenitorialità e di famiglia, comprendendo per tale via anche la figura del genitore sociale, ossia di quel soggetto che ha instaurato con il minore un legame familiare de facto significativo e duraturo” .

Tuttavia, la Corte d’Appello, adita a seguito dell’impugnazione del provvedimento da parte dalla madre biologica, non condivide l’interpretazione evolutiva fatta propria dal giudice di primo grado, stante il carattere “rigido” della disposizione normativa il cui dato testuale non consente di includere il genitore sociale tra i soggetti con i quali il minore ha diritto a mantenere un rapporto stabile e significativo: “In sostanza, non si ritiene possibile intepretare la norma prevista dall’art. 337 ter c.c. in senso conforme alla Convenzione, a causa dell’univocità del dato testuale, a fronte del quale, fra i soggetti con i quali il minore ha diritto a mantenere un rapporto stabile e significativo, non rientra anche l’ex partner del genitore biologico”.

Ne consegue, prosegue la Corte, che si profilano diversi profili di censura con i parametri costituzionali di cui agli artt. 2, 30 e 31 relativi all’interesse del minore così come interpretati alla luce dei consolidati principi di cui alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e relativi alla corretta applicazione dell’art. 8 CEDU.

Ancora una volta la Corte Costituzionale si trova coinvolta nell’interpretazione di norme codicistiche che, seppure di recente introduzione, vanificano i risultati raggiunti a livello internazionale ed europeo nell’ambito del riconoscimento e della tutela delle famiglie omogenitoriali.

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