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Separazione e Divorzio insieme nell’ipotesi di accordo tra coniugi.

In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p. c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Separazione e Divorzio in Unica Soluzione.

Con la riforma Cartabia ora sarà possibile separarsi e divorziare contestualmente senza aprire due procedimenti distinti; in altre parole, una coppia che sceglie di divorziare potrà adesso farlo in un’unica soluzione. 

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza storica, che snellisce sicuramente un processo lungo e laborioso, la n. 28727 del 16 ottobre 2023, con la quale – su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso ex art 363 bis cpc per la risoluzione di una questione di diritto che presenti gravi difficoltà interpretative – ha affermato il principio secondo il quale: “In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Si tratta di una delle primissime applicazioni della riforma Cartabia, in vigore dal febbraio scorso, finalizzata ad agevolare i coniugi che decidono di separarsi e che non dovranno sostenere costi per due procedimenti distinti e, soprattutto, destinata a proteggere i figli dal rischio di svariati conflitti a distanza di poco tempo.

Fine ai dubbi interpretativi della riforma Cartabia.

La suddetta statuizione della Cassazione pone fine alla difformità di pronunce alle quali si era assistito all’indomani dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art. 473 bis n. 49 c.p.c., che pone fine alle disparità di trattamento attuate nell’ambito del territorio nazionale, stante che la novità aveva già trovato applicazione con successo in primavera presso alcuni tribunali (tra cui Milano, Genova e Vercelli), ma era stata avversata da altri giudici (Firenze). 

Quindi, oggi, senza alcun dubbio interpretativo, sarà possibile raggiungere un unico accordo, sia di separazione sia di divorzio e trattare in un unico contesto tutte le rispettive domande sottoscrivendo un unico atto giudiziario da depositare in Tribunale che, decorso il termine di sei mesi dall’emissione della sentenza di separazione, pronuncerà sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.


SCARICA LA SENTENZA 28727-2023 DELLA CASSAZIONE

PRIMO PROVVEDIMENTO DELLO STUDIO A PALERMO



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