Il Tribunale di Palermo ha condannato la Telecom al risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla improvvisa interruzione dei servizi di telefonia fissa e all’omessa attivazione di una nuova linea telefonica.
In ordine alla responsabilità contrattuale, il Tribunale ha ritenuto pienamente assolto l’onere probatorio rilevando che, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo, costituito dall’avvenuto adempimento o dall’esatto adempimento ( vedi S.U. n.13533/2001 e Cass. semplici successive conformi)”.
Nella specie, si rileva in sentenza, la società attrice, assistita dallo studio legale “Serena Lombardo & Partners” ha allegato la fonte negoziale del suo diritto nonché l’inadempimento della Telecom per la interruzione del servizio di telefonia ed internet per la durata di cinque mesi dalla adesione, oltre che la violazione degli obblighi di informazione. Ciò è avvenuto tramite l’allegazione della corrispondenza intercorsa tra parte attrice e la Telecom, nonché tramite la prova per testi.
Quanto al danno non patrimoniale, il giudice di prime cure rileva che “il creditore persona giuridica può ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale ove dimostri che l’inadempimento contrattuale abbia determinato una lesione anche di diritti inviolabili della persona, quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento ex art.1223 c.c.”
In particolare, il Tribunale ritiene decisive sul punto le dichiarazioni dei testimoni, nonché la corrispondenza intercorsa tra la società attrice e alcuni clienti da cui si evince il disagio e le difficoltà dell’azienda a fornire un immediato riscontro alle richieste della clientela a causa, appunto, dei disservizi telefonici.
Il Giudice condanna dunque la Telecom al pagamento di euro 3.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre alla somma di euro 9.162,00 per gli indennizzi di cui alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS.