L’emergenza epidemiologica del COVID-19 sta coinvolgendo il mondo del turismo causando la disdetta di diverse prenotazioni.
Ma quali sono le conseguenze per il consumatore e per gli operatori del turismo in caso di recesso dal contratto?
Facciamo chiarezza alla luce del Decreto legge del 2 marzo 2020, n. 9.
A chi spetta il rimborso:
Hanno diritto al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio prima della partenza ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione:
- I soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- I soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di allontanamento nelle aree interessate dal contagio;
- I soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso strutture sanitarie;
- Coloro che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri;Chi ha programmato la partecipazione a concorsi pubblici o manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura sospesi o rinviati dalle autorità competenti;
- I soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19
In tutte le precedenti ipotesi, si configura un’ipotesi di forza maggiore che giustifica il rimborso integrale del viaggio.
Pacchetti turistici relativi a zone limitrofe: in tutte le altre ipotesi non contemplate dal decreto sarà possibile ottenere un rimborso solo se c’è annullamento da parte dell’organizzatore.
In caso contrario, qualora si tratti di pacchetto turistico avente ad oggetto zone limitrofe all’area rossa può comunque ritenersi applicabile l’art. 41 del d.lgs.79/2011 secondo cui “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare” (comma IV);
Zone non a rischio: se le aree di arrivo e destinazione non sono in alcun modo interessate da misure restrittive, in caso di disdetta si applicano termini e condizioni afferenti al singolo servizio.
Ciò significa per il consumatore non avere diritto ad alcun rimborso o comunque perdere la caparra.
Per chi viaggia in treno Trenitalia e Italo prevedono il rimborso integrale solo se sussistono determinate condizioni.
Per chi invece viaggia in aereo e decide in autonomina di rinunciare al volo non è previsto alcun rimborso se non quello delle tasse aeroportuali.
Infine, per chi ha prenotato un viaggio attraverso una piattaforma online, i siti più importanti come Booking e Airbnb stanno via via pubblicando alcune linee guida per spiegare chi ha diritto a un rimborso e quando fare la richiesta.