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Riconoscimento paternità: omessa comunicazione al padre naturale del concepimento

– Corte di Cassazione Sentenza n. 8459 del 05.05.2020

L’omessa comunicazione all’altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell’avvenuto concepimento di un figlio si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta non iure che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione.

Nella stessa decisione, inoltre, la Corte sottolinea la legittimità dell’acquisizione da parte del CTU presso l’ospedale che li detiene di campioni biologici per l’accertamento della paternità naturale.

Leggi qui la decisione.

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