Assegno di mantenimento

Assegno di mantenimento – Cassazione civile ordinanza n. 21504/2021

Assegno di mantenimento da separazione personale tra coniugi a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Pertanto i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale.

Questo quanto ribadito dalla Cassazione con ordinanza n. 21504/2021

Ordinanza 

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