Banche venete: Il Tribunale di Palermo rigetta l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della partecipata

Tribunale di Palermo – ordinanza dell’8/05/2017

il Tribunale di Palermo ha rigettato l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata da Banca Nuova in un giudizio relativo alla violazione del TUF nelle operazioni di vendita di azioni Banca Popolare di Vicenza, ritenendo che se l’operazione di cessione comporta l’esclusione espressa delle passività relative alla vendita di azioni di Banca Popolare di Vicenza, non possono essere, in via interpretativa, ritenute incluse le passività nei confronti di Banca Nuova, per poi ritenerle retrocesse alla liquidazione.

Un’interpretazione contraria, precisa il Giudice, si porrebbe in contrasto con le norme costituzionali a tutela del risparmio, ex articolo 47 della Costituzione, oltre ad essere irragionevole “posto che la cessione di attività, passività o rapporti di società del gruppo (….) per i ceduti si risolve in un vantaggio considerata la solvibilità e solidità del cessionario”.

Testo della sentenza

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