Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3206 del 4 febbraio 2019

L’aggravarsi delle condizioni di salute del padre e la conseguente morte all’età di 71 anni costituiscono una circostanza sopravvenuta e rilevante ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione per il venire meno dell’importante contributo economico destinato dal padre al mantenimento della figlia e della nipote.

Sulla scorta di tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell’ex marito volto alla riduzione assegno mantenimento, poiché la morte del padre della donna aveva determinato un rilevante mutamento delle sue condizioni economiche facendo venir meno il consistente aiuto economico in favore della figlia e della nipote.

Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3206 del 4 febbraio 2019