Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, sent. 30 gennaio 2017, n. 2224: nullità degli accordi preventivi sull’assegno divorzile

È nullo per illiceità della causa l’accordo stipulato dai coniugi in sede di separazione con il quale si fissa il regime giuridico-patrimoniale (assegno una tantum) in vista di un eventuale futuro divorzio.

 

Con la recentissima sentenza n. 2224 del 30.01.2017 la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento ormai consolidato negli anni, secondo il quale gli accordi preventivi aventi ad oggetto l’assegno di divorzio sono affetti da nullità.

I coniugi, dunque, in sede di separazione non possono accordarsi sull’importo dell’assegno che dovrà essere versato in vista di un futuro ed eventuale divorzio, in quanto separazione e divorzio sono due momenti distinti e separati nell’iter di scioglimento del matrimonio e che non possono essere programmati in anticipo.

Secondo la Suprema Corte, infatti, “l’accertamento del diritto all’assegno divorzile deve essere effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, mentre la liquidazione in concreto dell’assegno va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi”.

Nel caso di specie è stato accolto il ricorso di una donna che intendeva ottenere la riforma della sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano aveva statuito che l’ingente somma che il marito le aveva versato anni prima, in sede di separazione, doveva essere considerata a titolo di quanto le sarebbe spettato per assegno di mantenimento ed assegno divorzile. Da ciò conseguiva che il predetto importo, per la sua rilevanza, assorbiva, per almeno vent’anni, persino la richiesta di un assegno divorzile.

Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico – patrimoniale in vista di un futuro divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, ex art. 160 cod. civ.. Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto “non solo quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione – specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio – potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio”.

Inoltre, la sentenza precisa altresì che gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici in relazione al futuro ed eventuale divorzio con riferimento all’assegno divorzile sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno, previsto a tutela del coniuge più debole, che rende indisponibile il diritto a richiederlo. Ne consegue che gli accordi di separazione non possono implicare rinuncia all’assegno di divorzio.

La Corte di cassazione, nel caso di specie, in applicazione dei sopra riportati principi, ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Milano.

Avv. Serena Lombardo

sentenza 2224/17