Ordinanza di rimessione Cass. N. 2484 del 31 gennaio 2017: Usura sopravvenuta e contratti di mutuo

Con la recentissima ordinanza n. 2484 del 31 gennaio 2017 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione

ha rimesso gli atti al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione al contrasto sorto in ordine alla questione dell’eventuale applicabilità della normativa anti-usura, 1. n. 108 del 1996, ai contratti di mutuo sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ma che hanno avuto vigenza successivamente ad essa, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000 (convertito, con modifiche, nella l. n. 24 del 2001).

Quest’ultima stabilisce che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 c.p. e dell’art. 1815, II comma, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite legale nel momento in cui gli stessi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

La legge 7 luglio 1996, n. 108, infatti, non indica espressamente il momento in relazione al quale debba essere effettuato il raffronto tra condizioni contrattuali e tasso soglia usura, lasciando quindi aperte diverse letture interpretative.

La Suprema Corte, nel testo dell’ordinanza, rappresenta i due contrapposti orientamenti giurisprudenziali sulla suddetta questione.

Un primo indirizzo sostiene che “La legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito spiega la sua efficacia per tutta la durata del contratto nonostante l’eventuale sopravvenuta disposizione imperativa che per una frazione o per tutta la durata del contratto successiva al suo sorgere ne rilevi la natura usuraria a partire da quel momento in poi”. Questo orientamento è stato recentemente confermato da diverse pronunce della Cassazione, di cui da ultimo la sentenza n. 801 del 29/1/2016, la quale afferma che i “criteri fissati dalla legge n. 108 del 1996, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non si applicano alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all’entrata in vigore di quella legge”.

Un secondo orientamento, invece, afferma che “le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell’usura (introdotte con l’art. 4 l. n. 108 del 1996), pur non essendo retroattive, comportano l’inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del semplice rilievo, operabile anche d’ufficio dal giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito”. Anche questo indirizzo trova recente riscontro in varie pronunce della Corte ed in particolare nella recente sentenza n. 17150 del 17 agosto 2016). Tuttavia trattasi di pronunce che nella motivazione non fanno alcun riferimento alla sopradetta legge di interpretazione autentica.

La Prima sezione civile della Suprema Corte, pertanto, considerata la totale contrapposizione dei due orientamenti, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite civili.

Avv. Serena Lombardo

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