Divieto di modifica unilaterale delle modalità del diritto di visita

Il Tribunale di Palermo in un recente provvedimento, ha statuito che il padre è obbligato a continuare ad esercitare il diritto di visita della figlia minore secondo le modalità concordemente stabilite e già attuate da tempo “nel rispetto delle esigenze della bambina”.

Il genitore non collocatario non può modificare unilateralmente le modalità di esercizio del diritto di visita

Nel caso di specie, un padre aveva improvvisamente e immotivatamente imposto una modifica delle modalità di prelievo e di accompagnamento della figlia minore da e presso il domicilio della madre, causando grandi disagi sia a quest’ultima, sia soprattutto alla bambina.

Il principio è di fondamentale importanza nella regolamentazione delle modalità di attuazione del diritto di visita del genitore non convivente, il quale non può imporre modifiche unilaterali, a discapito di abitudini consolidate dei figli minori.


Scarica il provvedimento ottenuto dallo Studio Legale Serena Lombardo & Partners :

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