Nei giudizi che riguardano i minori e che hanno ad oggetto dei provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c., è necessario che il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell’art. 336, commi 1 e 4, c.c. provveda a nominare al minore, ex art. 78 c.p.c., un curatore speciale, il quale, a sua volta, procederà a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell’art. 336, comma 4, c.c.
Questo quanto affermato, in sintesi, dalla Corte di Cassazione, nella ordinanza n. 40490 dello scorso 16 dicembre 2021.
La violazione di tale disposizione determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex art. 354, comma 1, c.p.c., con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., perché provveda all’integrazione del contraddittorio.
La vicenda trae origine da fatti accaduti nel 2009.
In quell’anno, due soggetti uniti sentimentalmente davano alla luce un bimbo. Successivamente, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, a tutela del minore, chiedeva l’apertura di un procedimento de potestate, tenuto conto dei gravi problemi psichici della madre e della scarsa e non proficua collaborazione del padre non convivente. Il tribunale, con decreto provvisorio, limitava la responsabilità genitoriale, collocando il minore, unitamente alla madre, presso una comunità educativa.
Nei procedimenti c.d. de potestate, il giudice di merito deve nominare un curatore speciale al minore coinvolto, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., il quale provvederà, a sua volta, a munire quest’ultimo di un difensore, ai sensi dell’art. 336, comma quarto, c.c.
In mancanza di tale nomina, il procedimento dovrà ritenersi nullo ex art. 354 c.p.c., comma primo, con rimessione della causa al giudice di prime cure.
Appare opportuno precisare che, sulla vicenda in analisi, si erano contrapposti essenzialmente due orientamenti.
Un primo indirizzo propendeva per un’interpretazione restrittiva della normativa codicistica, così come modificata dalla L. 149/2001, che focalizzava l’attenzione sul raffronto tra la disciplina prevista per i procedimenti de potestate all’art. 336 c.c. e quella relativa ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità di cui alla L. 184/1983.
Tale orientamento si fonda sul dettato letterale dell’art. 336 c.c. che nella sua nuova formulazione, a differenza del combinato disposto dagli artt. 8, comma quarto, e 10, comma secondo, L. 184/1983, non prevede espressamente la nomina di un difensore d’ufficio. Pertanto, la difesa tecnica, nei procedimenti de potestate, è da considerarsi solo eventuale e rimessa alla volontà delle parti.
Viceversa, il secondo orientamento, cui ha inteso aderire la Cassazione nell’ordinanza in commento, postula un’esegesi più estesa dei citati principi sovrannazionali, fatti propri dal nostro ordinamento, e conseguentemente per una lettura più ampia della sentenza n. 1 del 2002 della Corte Costituzionale che ha chiarito che la novella introdotta dalla L. n.149/2001 comporta l’attribuzione di parte del procedimento anche al minore, affermando la necessità di garantire il contraddittorio anche nei confronti di quest’ultimo previa eventuale nomina di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 c.p.c.
Clicca qui per scaricare il testo dell’ordinanza.
Per restare aggiornati tramite la nostra Pagina Fb, clicca qui.